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Sez. 1 - , Ordinanza n. 6519 del 06/03/2019 (Rv. 653222 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | - Riesame dell'intera vicenda processuale - Esclusione - Conseguenze in ordine alla formulazione dei motivi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653222-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto inammissibile, perchè tendente al riesame in fatto dell'intera vicenda, la critica di omessa accurata valutazione delle capacità genitoriali rivolta contro la decisione di adottabilità del minore, in assenza di quale che sia specifica argomentazione di critica della sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)