diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 136 del 09/01/1979 (Rv. 396199 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DI SENTENZE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE - RITO DEL LAVORO - OBBLIGATORIETA - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ART 399, PRIMO E SECONDO COMMA, COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1979-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396199-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DI SENTENZE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE - RITO DEL LAVORO - OBBLIGATORIETA - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ART 399, PRIMO E SECONDO COMMA, COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*

Secondo la norma dell'art 400 cod proc civ, al procedimento per revocazione avverso sentenze in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie si applicano le Disposizioni proprie del rito del lavoro di cui alla legge 11 agosto 1973 n 533, senza che siano operanti le deroghe dettate dal codice di procedura civile con riferimento al rito ordinario, ma incompatibili con il rito speciale del lavoro. Pertanto, non puo trovare applicazione l'art 399 commi primo e secondo, cod proc civ che - quando la revocazione e proposta davanti al tribunale o alla Corte d'appello - impone il deposito della citazione entro venti giorni dalla notificazione nella cancelleria del giudice adito, con la copia autentica della sentenza impugnata, dal momento che tale disposizione si riferisce al solo rito ordinario innanzi al giudice collegiale, e, come tale, non puo esercitare alcuna influenza sul processo del lavoro che ha una struttura propria e diversa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 399, Cod. Proc. Civ. art. 400, Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)