Sez. L, Sentenza n. 1167 del 24/02/1982 (Rv. 419045 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DI SENTENZE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE - RITO DEL LAVORO - OBBLIGATORIETÀ - CONSEGUENZE - DOMANDA DI REVOCAZIONE - TERMINE - TEMPESTIVITÀ - DEPOSITO DEL RICORSO - RILEVANZA - NOTIFICAZIONE SUCCESSIVA - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DI SENTENZE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE - RITO DEL LAVORO - OBBLIGATORIETÀ - CONSEGUENZE - DOMANDA DI REVOCAZIONE - TERMINE - TEMPESTIVITÀ - DEPOSITO DEL RICORSO - RILEVANZA - NOTIFICAZIONE SUCCESSIVA - IRRILEVANZA.*
Pur nell'assenza di alcuna particolare previsione nella legge 11 agosto 1973 n. 533, il rito speciale del lavoro è applicabile al procedimento di revocazione relativo a sentenze pronunciate nelle controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservandosi davanti al giudice adito - ai sensi della disciplina generale di tale mezzo d'impugnazione - le norme stabilite per il procedimento davanti a lui in quanto non derogate da quelle dettate in tema di revocazione. Con la conseguenza che la domanda di revocazione deve reputarsi proposta nel termine di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ. allorché il ricorso introduttivo del relativo procedimento sia depositato, entro quel termine, nella cancelleria del giudice adito, anche se la notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell'udienza avvenga successivamente. (Conf 136/79, mass n 396199, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 399, Cod. Proc. Civ. art. 400, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)