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Sez. 3, Sentenza n. 2843 del 09/08/1968 (Rv. 335523 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE -IN GENERE- ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA IN BASE ALLA CAUSA PETENDI PRINCIPALE - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO DELLE CAUSAE PETENDI ASSORBITE- FORMA - NECESSITA DELL'APPELLO INCIDENTALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335523-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE -IN GENERE- ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA IN BASE ALLA CAUSA PETENDI PRINCIPALE - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO DELLE CAUSAE PETENDI ASSORBITE- FORMA - NECESSITA DELL'APPELLO INCIDENTALE - ESCLUSIONE.*

Non e necessario che la parte vittoriosa proponga appello incidentale quando il giudice di primo grado ne abbia integralmente accolta la domanda per una causa petendi dedotta in via principale ed abbia pretermesso l'esame di altra causae petendi dedotte in via subordinata, in quanto assorbite dall'accoglimento di quella fatta valere in via principale. Il tale caso e sufficiente che l'appellato, risultando vittorioso in primo grado, riproponga in appello le richieste non enunciate dal giudice di primo grado onde evitare che le stesse si intendano rinunziate a norma dell'art. 346 cod. proc. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)