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Sez. L, Sentenza n. 5028 del 29/04/1993 (Rv. 482138 - 01)

Spese giudiziali civili - Procedimenti speciali - Ingiunzione | Revoca in primo grado del decreto ingiuntivo opposto - Recupero delle spese sostenute dal creditore per ottenere il provvedimento - Ammissibilità - Condizione.
Stato
decisa il 1993-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482138-01

Spese giudiziali civili - Procedimenti speciali - Ingiunzione

La revoca, a seguito del giudizio di primo grado, del decreto ingiuntivo opposto non esclude che il creditore possa recuperare le spese sostenute per ottenere il provvedimento, allorché lo stesso risulti confermato nel successivo grado di giudizio, atteso che, ai fini della pronunzia sulle spese processuali - fra le quali deve ritenersi compresa anche quella per l'ottenimento del parere di congruità di cui all'art. 636 cod. proc. civ., necessario per far valere in via monitoria i crediti di cui all'art. 633, n. 2, stesso codice - il criterio della soccombenza non è frazionabile in rapporto agli esiti delle diverse fasi del giudizio, ma deve avere riguardo alla decisione conclusiva della lite, in particolare a quella di appello, che conclude definitivamente la contestazione del merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)