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Sez. L, Sentenza n. 11543 del 10/09/2001 (Rv. 549218 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE | Valutazione - Criteri - Globalità per i vari gradi di giudizio.
Stato
decisa il 2001-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549218-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE

In tema di spese processuali, la soccombenza deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale; viola, pertanto, il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ. il giudice di merito (nella specie, giudice di rinvio) che ritenga la parte come soccombente nei primi due gradi di giudizio ed invece come vincitrice in cassazione e nel giudizio di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)