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Sez. 6, Sentenza n. 159 del 23/01/1992 Cc. (dep. 09/03/1992) Rv. 189461 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Aggravamento delle esigenze cautelari | Verifica dell'aggravamento - Limiti - Insussistenza - Sopravvenuto pericolo di fuga - Condanna in primo grado - Apprezzabilità ai fini del pericolo di fuga - Possibilità.
Stato
decisa il 1992-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/189461-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Aggravamento delle esigenze cautelari

Nel giudizio da formulare in relazione all'aggravamento delle esigenze cautelari ai fini della sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la misura della custodia in carcere la legge non stabilisce alcuna limitazione quanto all'apprezzamento delle diverse condizioni previste dall'art. 274, c.p.p.. (Nella specie la misura degli arresti domiciliari era stata tramutata nella misura della custodia cautelare in carcere dandosi preminente rilievo alla circostanza che, data l'entità della pena irrogata con la sentenza di primo grado, era sopravvenuto il pericolo che l'imputato potesse darsi alla fuga per sottrarsi all'esecuzione della condanna. La Suprema Corte ha ritenuto legittimo tale tipo di valutazione dell'aggravamento delle esigenze cautelari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)