Sez. 6, Sentenza n. 34691 del 07/07/2016 Cc. (dep. 05/08/2016) Rv. 267796 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - AGGRAVAMENTO DELLE ESIGENZE CAUTELARI | Presupposti - Pronuncia di una sentenza di condanna in primo grado a rilevante pena detentiva - Possibilità - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - AGGRAVAMENTO DELLE ESIGENZE CAUTELARI
In tema di sostituzione delle misure cautelari coercitive, la pronuncia di una sentenza di condanna in primo grado a rilevante pena detentiva può fondare un provvedimento di aggravamento della misura in corso, a norma degli artt. 299, comma quarto, e 275, comma primo bis, cod. proc. pen., quando, all'esito di una valutazione congiunta con gli altri preesistenti e specifici elementi, si possa ragionevolmente ritenere che si siano aggravate le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 1 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)