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Sez. 2, Sentenza n. 4876 del 28/02/2014 (Rv. 630192 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - IN GENERE | Obbligazione di mezzi - Obbligazione di risultato - Diversità dell'oggetto - Conseguenze sulla prova liberatoria - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630192-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - IN GENERE

Le obbligazioni, siano esse "di risultato" o "di mezzi", sono sempre finalizzata a riversare nella sfera giuridica del creditore una "utilitas" oggettivamente apprezzabile, fermo restando che, nel primo caso, il risultato stesso è in rapporto di causalità necessaria con l'attività del debitore, non dipendendo da alcun fattore ad essa estraneo, mentre nell'obbligazione "di mezzi" il risultato dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da fattori ulteriori e concomitanti (come, nella specie, fattori agronomici non controllabili dall'appaltatore, impegnatosi solo alla corretta esecuzione di un trattamento antiossidante della frutta stoccata in celle frigorifere). Ne consegue che il debitore "di mezzi" prova l'esatto adempimento dimostrando di aver osservato le regole dell'arte e di essersi conformato ai protocolli dell'attività, mentre non ha l'onere di provare che il risultato è mancato per cause a lui non imputabili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1174, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)