Sez. 3, Sentenza n. 6416 del 10/12/1979 (Rv. 403149 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DI MEZZI E OBBLIGAZIONE DI RISULTATO - NOZIONI - DIFFERENZE - ADEMPIMENTO E INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE DI RISULTATO - ESTREMI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DI MEZZI E OBBLIGAZIONE DI RISULTATO - NOZIONI - DIFFERENZE - ADEMPIMENTO E INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE DI RISULTATO - ESTREMI.*
A differenza dell'obbligazione di mezzi, la quale richiede al debitore soltanto la diligente osservanza del comportamento pattuito, indipendentemente dalla sua fruttuosita rispetto allo scopo perseguito dal creditore, nell'obbligazione di risultato, nella quale il soddisfacimento effettivo dell'interesse di una parte e assunto come contenuto essenziale ed irriducibile della prestazione, l'adempimento coincide con la piena realizzazione dello scopo perseguito dal creditore, indipendentemente dall'attivita e dalla diligenza spiegate dall'altra parte per conseguirlo. Pertanto, l'obbligazione di risultato puo considerarsi adempiuta solo quando si sia realizzato l'evento previsto come conseguenza dell'attivita esplicata dal debitore, nell'identita di previsione negoziale e nella completezza quantitativa e qualitativa degli effetti previsti, e, per converso, non puo ritenersi adempiuta se l'attivita dell'obbligato, quantunque diligente, non sia valsa a far raggiungere il risultato previsto. (V 2328/72, mass n 359697; (V 1872/68, mass n 333841; (V 2685/67, mass n 330134).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1174, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)