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Sez. 1, Sentenza n. 558 del 17/02/1968 (Rv. 331668 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - IN GENERE - VALUTAZIONE DELLA PORTATA OBIETTIVA DEI NEGOZI SOGGETTI AD IMPOSTA.*
Stato
decisa il 1968-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331668-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - IN GENERE - VALUTAZIONE DELLA PORTATA OBIETTIVA DEI NEGOZI SOGGETTI AD IMPOSTA.*

A norma dell'art 8, comma primo, della legge di registro - RD 30 dicembre 1923, n.3269- nell, applicazione dell, imposta deve aversi riguardo unicamente alla potenzialita ed efficacia strumentale del negozio a produrre quei determinati effetti che, secondo la legge importano il pagamento del tributo, siano o meno essi il naturale e logico sviluppo delle manifestazioni di volonta delle parti concretate nelle clausole contrattuali. Conforme alla sentenza n. 1484-66, massima n. 322951.*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)