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Sez. 1, Sentenza n. 7675 del 06/11/1987 Ud. (dep. 30/06/1988) Rv. 178759 - 01

PROCEDIMENTO PENALE - IN GENERE - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - IMPUTATO MINORENNE - INVIO ALL'ESERCENTE LA POTESTÀ DEI GENITORI O LA TUTELA - SCOPO - ATTO EQUIPOLLENTE - PERQUISIZIONE PERSONALE.*
Stato
decisa il 1987-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178759-01

PROCEDIMENTO PENALE - IN GENERE - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - IMPUTATO MINORENNE - INVIO ALL'ESERCENTE LA POTESTÀ DEI GENITORI O LA TUTELA - SCOPO - ATTO EQUIPOLLENTE - PERQUISIZIONE PERSONALE.*

Nel caso di procedimento penale a carico di un imputato minorenne, scopo dell'invio della comunicazione giudiziaria all'esercente la potestà genitoriale o la tutela, ai sensi dell'art. 304 cod. proc. pen., è quello di meglio garantire la difesa del minore, consentendone la gestione anche a chi, istituzionalmente o per disposizione del giudice, è predisposto alla tutela dei suoi interessi. Tale scopo deve intendersi raggiunto anche a mezzo di un atto che produca gli stessi effetti della comunicazione giudiziaria, come la perquisizione personale effettuata alla presenza del minore e dei suoi genitori, con espresso riferimento nel relativo verbale al coinvolgimento del minore negli episodi delittuosi, in conseguenza dei quali la perquisizione viene effettuata. (Conf mass n 148650; (Conf mass n 140521).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 224, Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)