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Sez. 1, Sentenza n. 269 del 11/02/1981 Cc. (dep. 04/04/1981) Rv. 148650 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - NATURA - EQUIPOLLENZA - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148650-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - NATURA - EQUIPOLLENZA - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*

La comunicazione giudiziaria non e un atto ineliminabile o costitutivo del processo penale, risolvendosi in un adempimento del magistrato inquirente diretto ad informare l'interessato della esistenza di determinate accuse nei suoi confronti. Ne deriva l'ammissibilita della equipollenza, ossia la legittimita di fattispecie processuali sussidiarie attraverso le quali venga egualmente realizzata la riferita funzione informativa che caratterizza l'istituto in esame. (nella specie e stata ritenuta equipollente e dunque sostitutiva dell'Obbligo della comunicazione ai genitori esercenti la potesta sull'imputato minorenne la notifica del mandato di comparizione all'imputato minore eseguita a mani della madre; e cio anche sulla base dell'art 316 cod civ che attribuisce l'Esercizio della potesta sui minori ad entrambi i genitori). (Conf Sezione prima, 9 febbraio 1979, ricorrente zaza).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)