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Sez. 1, Sentenza n. 882 del 10/03/1975 (Rv. 374263 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE - RICHIESTA DI AMMISSIONE DEL SALDO DI UNA COMPENSAZIONE - AMMISSIONE DELL'INTERO CREDITO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374263-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE - RICHIESTA DI AMMISSIONE DEL SALDO DI UNA COMPENSAZIONE - AMMISSIONE DELL'INTERO CREDITO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il soggetto che, avendo chiesto l'ammissione al passivo del fallimento (o della liquidazione coatta amministrativa) del solo saldo residuo, risultante dalla compensazione fra un credito dell'impresa soggetta alle cennate misure concorsuali ed un suo credito d'importo maggiore, si sia visto, invece, ammettere al passivo l'intero suo credito, non e tenuto a proporre l'opposizione allo stato passivo onde far valere la dedotta compensazione esclusa dagli organi concorsuali, in quanto l'interesse a proporre tale eccezione non sorge dall'atto di ammissione al passivo del credito opposto in compensazione, ma soltanto dall'eventuale Esercizio della contraria pretesa di credito da parte del fallimento o dell'impresa in liquidazione coatta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)