Sez. 1, Sentenza n. 2423 del 12/03/1994 (Rv. 485692 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Compensazione | Credito ammesso in via definitiva al passivo fallimentare - Titolare - Opposizione in compensazione al credito vantato nei suoi confronti dal fallimento - Ammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Compensazione
Il titolare di un credito ammesso in via definitiva al passivo fallimentare, se convenuto in giudizio dal curatore per far valere un credito del fallimento, può, ai sensi dell'art. 56 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, opporre la compensazione, fino a concorrenza, del proprio credito con quello vantato nei suoi confronti dal fallimento, senza che gli si possa eccepire la rinuncia tacita alla compensazione come conseguenza implicita nella domanda di ammissione al passivo o l'efficacia preclusiva del provvedimento di ammissione al passivo in via definitiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)