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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 21 del 1986

Decisione
decisa il 1986-01-22, depositata il 1986-01-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:21
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 11729

  • Lavoro (rapporto di)
  • Lavoro subordinato
  • Diritti ed obblighi del prestatore di lavoro
  • Ferie
  • Malattia sopravvenuta nel corso di esse
  • Non previsto effetto sospensivo
  • Disparità di trattamento rispetto ai pubblici dipendenti
  • Omessa motivazione in ordine alla rilevanza
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, n. 2, della Convenzione O.I.L. 24 giugno 1974, n. 132, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 157, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che la norma censurata, interpretata nel senso che la malattia sopravvenuta nel corso delle ferie non ha effetto sospensivo di esse, assoggetterebbe i lavoratori dipendenti da privati ad un trattamento deteriore rispetto a quello proprio dei pubblici dipendenti (art. 16, comma secondo, d.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509; art. 6 d.P.R. 7 novembre 1980, n. 810). Invero, difetta, nell'ordinanza di rimessione, ogni motivazione in ordine alla rilevanza della questione sollevata, carenza tanto più grave, in quanto i fatti dedotti nel giudizio a quo si collocano in epoca anteriore all'entrata in vigore della citata legge n. 157/1981. - S. nn. 205 e 127/1983; O. nn. 9/1985 e 140/1983.

Norme impugnate

  • Convenzione internazionale 24 giugno 1974, n. 132
  • art. 6, n. 2) legge 10 aprile 1981, n. 157

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 n. 2 della Convenzione O.I.L. 24 giugno 1974 n. 132, ratificata con legge 10 aprile 1981 n. 157, promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1983 dal Tribunale di Verona nel procedimento civile vertente tra S.p.A. Monda e Favalli Giorgio ed altra, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 dell'anno 1984. Visto l'atto di costituzione della S.p.A. Monda nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Francesco Greco.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Verona - in sede di gravame avverso la sentenza con la quale il Pretore di Legnago aveva riconosciuto alla malattia subita da Favalli Giorgio e Malvezzi Virginia, dipendenti della S.p.A. Monda, durante il congedo per ferie loro concesso dall'1 al 25 agosto 1980, effetto sospensivo delle ferie stesse - con ordinanza emessa il 18 novembre 1983 (R.O. n. 29/84), ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 n. 2 della Convenzione O.I.L. 24 giugno 1974 n. 132, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 10 aprile 1981 n. 157, in relazione all'art. 3 Cost.; che, ad avviso del giudice a quo, la violazione del suddetto precetto costituzionale deriverebbe dal fatto che la norma censurata, dovendo essere interpretata nel senso che la malattia sopravvenuta nel corso delle ferie non ha effetto sospensivo di esse, assoggetta i lavoratori dipendenti da privati ad un trattamento deteriore rispetto a quello proprio dei pubblici dipendenti per i quali (art. 16, comma secondo, d.P.R. 16 ottobre 1979 n. 509; art. 6 d.P.R. 7 novembre 1980 n. 810) il congedo ordinario si considera interrotto in caso di ricovero ospedaliero o di gravi malattie.
punto 2
Visti gli atti di costituzione della S.p.A. Monda e di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, con i quali si sollecita la declaratoria di inammissibilità e, subordinatamente, di infondatezza della questione.
punto 3
Considerato che la suddetta ordinanza non contiene una sia pur minima motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione e che siffatta carenza argomentativa appare tanto più grave in quanto la norma regolatrice del rapporto non sembra ravvisabile in quella censurata perché il periodo feriale cui si riferisce la doglianza dei nominati lavoratori si colloca in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 157/81 di ratifica della Convenzione O.I.L. n. 132/74; che, di conseguenza, sia per tale ultimo rilievo che in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di delibazione e motivazione della rilevanza da parte del giudice a quo (cfr. ord. n. 9/85; n. 140/83; sentt. n. 205/83; n. 127/83), la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 n. 2 della Convenzione O.I.L. 24 giugno 1974 n. 132, ratificata con legge 10 aprile 1981 n. 157, sollevata dal Tribunale di Verona con ordinanza emessa il 18 novembre 1983 (R.O. n. 29/84). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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