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Sez. T, Ordinanza n. 13322 del 19/05/2025 (Rv. 675057-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO ANALITICO - INTEGRAZIONE | Documentazione extracontabile - Rinvenimento presso la sede di altra società con cui la contribuente ha stipulato contratti di cessione di prestazioni di servizi a suo beneficio nello svolgimento della propria attività di impresa - Utilizzabilità ai fini dell'accertamento - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675057-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO ANALITICO - INTEGRAZIONE

In tema di accertamento analitico, la documentazione extracontabile legittimamente rinvenuta presso la sede di altra società, dei cui servizi la contribuente ha beneficiato nello svolgimento della propria attività di impresa, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità ed è anzi particolarmente attendibile, perché precostituita in data anteriore al processo e non redatta ai fini della controversia poi insorta.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D) CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)