Sez. T, Ordinanza n. 23305 del 15/07/2026 (Rv. 679510-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Contabilità in "nero" - Valenza indiziaria - Ragioni - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la contabilità in nero (appunti, schede, brogliacci o altre annotazioni extracontabili), rinvenuta presso la sede dell'impresa e contenente dati non riscontrati nella contabilità ufficiale, integra un elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, poiché nella nozione di scritture contabili devono ricomprendersi tutti i documenti idonei a registrare, in termini quantitativi o monetari, gli atti d'impresa o a rappresentarne la situazione patrimoniale ed economica; ne consegue che l'accertamento analitico-contabile può fondarsi su tale documentazione extracontabile, ferma la facoltà del contribuente di fornire prova contraria, la quale non può consistere nel solo disconoscimento del contenuto dei documenti rinvenuti né in mere dichiarazioni provenienti da soggetti controinteressati, quali i lavoratori che neghino di aver percepito compensi non contabilizzati.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2709, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)