Sez. 3, Sentenza n. 1655 del 28/04/1975 (Rv. 375265 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - PRIMA UDIENZA - NOZIONE - UDIENZA DI MERO RINVIO - CHIAMATA DEL TERZO O RICHIESTA DEL TERMINE ALL'UDIENZA SUCCESSIVA - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - PRIMA UDIENZA - NOZIONE - UDIENZA DI MERO RINVIO - CHIAMATA DEL TERZO O RICHIESTA DEL TERMINE ALL'UDIENZA SUCCESSIVA - AMMISSIBILITA.*
Il riferimento alla prima udienza, contenuto nell'art 269 cod proc civ, va inteso non gia in senso meramente cronologico bensi con riguardo all'effettiva trattazione della causa; di guisa che quando la prima udienza si esaurisce nell'attivita preparatoria attinente alla comparizione delle parti, cui segua un semplice rinvio, nessuna preclusione si verifica in ordine alla chiamata in causa del terzo o alla relativa richiesta del termine, che possono pertanto essere utilmente fatte nella successiva udienza, in cui effettivamente abbia inizio la trattazione della causa. (Conf 2178/72, mass n 359441).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)