Sez. 3, Sentenza n. 1948 del 06/04/1981 (Rv. 412648 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - PRIMA UDIENZA - NOZIONE - UDIENZA DI MERO RINVIO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - PRIMA UDIENZA - NOZIONE - UDIENZA DI MERO RINVIO - ESCLUSIONE.*
Il riferimento alla prima udienza, contenuto nell'art 269, secondo comma, cod proc civ va inteso non gia in senso meramente cronologico, bensi con riguardo all'udienza in cui si dia effettivamente inizio alla trattazione della causa, sicche la preclusione per la chiamata di un terzo non si verifica qualora, esaurite le attivita preparatorie attinenti alla comparizione delle parti, si susseguano udienze di mero rinvio. (Conf 1655/75, mass n 375265; (Conf 2178/72, mass n 359441).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)