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Sez. 5 - , Sentenza n. 16958 del 16/06/2021 (Rv. 661606 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Fallimento del contribuente - Pagamenti effettuati dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento - Inefficacia - Ambito - Pagamento dei debiti tributari - Inclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2021-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661606-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

L'art. 44, comma 1, della l. fall., nel prevedere l'inefficacia, rispetto ai creditori, dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, costituisce attuazione dei principi della "par condicio creditorum" e della conservazione della massa attiva fallimentare spossessata in seguito alla dichiarazione di fallimento, per effetto dei quali le ragioni di tutti i creditori vengono soddisfatte paritariamente attraverso l'amministrazione, da parte del curatore, del patrimonio del fallito, senza alcuna interferenza da parte di quest'ultimo che vanificherebbe le finalità stesse della procedura di salvaguardia della concorsualità; ne consegue che, nell'alveo dei pagamenti inefficaci, rientra ogni atto estintivo di un debito riferibile al soggetto fallito e comunque idoneo ad incidere sulla consistenza patrimoniale del patrimonio spossessato, ivi compresi i pagamenti relativi a debiti tributari effettuati dopo la dichiarazione di fallimento, pur quando conseguenti a riscossione coattiva, constando l'obbligo dell'erario di restituire la somma incamerata e di insinuare al passivo il corrispondente credito.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)