Sez. 1, Ordinanza n. 28022 del 21/10/2025 (Rv. 676861-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Pagamento eseguito dopo il fallimento - Dal committente ex art. 4, comma 2, dpr n. 207/2010 in favore dell'INPS - Inefficacia ex art. 44 l.fall. - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Il pagamento diretto del debito risultante dal certificato di regolarità contributiva (DURC), eseguito in favore dell'INPS dal committente, dopo la dichiarazione di fallimento dell'appaltatore inadempiente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, ratione temporis vigente, è inefficace ex art. 44 l.fall., trattandosi del pagamento di un credito dell'ente previdenziale assoggettato a concorso, che viene eseguito dal terzo in luogo del debitore insolvente e che, pertanto, lede la par condicio creditorum.
Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., DPR 05/10/2010 num. 207 art. 4 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)