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Sez. 2, Sentenza n. 3025 del 28/08/1975 (Rv. 377116 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE - ACQUISTO DI UNA CASA DI ABITAZIONE - CONDANNA DELL'ACQUIRENTE AD ELIMINARE VEDUTE E REGOLARIZZARE LUCI SUL FONDO CONTIGUO - AZIONE DI EVIZIONE PARZIALE NEI CONFRONTI DEL VENDITORE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PREVIA STIPULAZIONE DI GARANZIA PER LA CONFORMITA DELLO STATO DI FATTO ALLA SITUAZIONE DI DIRITTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377116-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE - ACQUISTO DI UNA CASA DI ABITAZIONE - CONDANNA DELL'ACQUIRENTE AD ELIMINARE VEDUTE E REGOLARIZZARE LUCI SUL FONDO CONTIGUO - AZIONE DI EVIZIONE PARZIALE NEI CONFRONTI DEL VENDITORE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PREVIA STIPULAZIONE DI GARANZIA PER LA CONFORMITA DELLO STATO DI FATTO ALLA SITUAZIONE DI DIRITTO - NECESSITA.*

Qualora l'acquirente di una casa d'abitazione venga convenuto in giudizio dal proprietario del fondo contiguo e venga condannato ad eliminare alcune vedute ed a regolarizzare alcune luci, data l'inesistenza di servitu di veduta a favore del suo edificio ed a carico del detto fondo, egli puo rivalersi nei confronti del venditore, esercitando l'Azione di evizione parziale, solo se questo ultimo gli abbia garantito la conformita dello stato di fatto della casa, nel momento della vendita, alla situazione di diritto. (V 1399/73, mass n 364081).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900, Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1484

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)