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Sez. 2, Sentenza n. 1399 del 16/05/1973 (Rv. 364081 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - ELIMINAZIONE DI OPERE PER PRETESA SERVITU - RISARCIMENTO DEL DANNO DEL COMPRATORE OBBLIGATO - CONFIGURABILITA DI EVIZIONE PARZIALE.*
Stato
decisa il 1973-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364081-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - ELIMINAZIONE DI OPERE PER PRETESA SERVITU - RISARCIMENTO DEL DANNO DEL COMPRATORE OBBLIGATO - CONFIGURABILITA DI EVIZIONE PARZIALE.*

Nel caso in cui il compratore agisca contro il venditore per essere risarcito del danno subito a seguito della impostagli eliminazione di opere destinate all'Esercizio di una servitu che riteneva costituita a favore dell'immobile acquistato, in quanto gli era stata garantita la conformita dello stato di fatto a quello di diritto, la norma applicabile e quella contenuta nell'art 1484 cod civ, trattandosi di evizione parziale, anziche l'altra contenuta nell'art 1489, riguardante gli oneri o i diritti di godimento di terzi gravanti sulla cosa. (nella specie, era stato necessario rimuovere l'allacciamento di tubature di scarico alle fognature di un terzo).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1484, Cod. Civ. art. 1489

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)