Sez. 5, Sentenza n. 24537 del 26/11/2007 (Rv. 600929 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Presentazione di dichiarazione integrativa "semplice" ex art. 50 d.lgs. n. 413 del 1991 - Successiva presentazione integrativa "per condono tombale" ex art. 49 d.lgs. n. 413 del 1991 - Effetti - Revoca implicita della prima dichiarazione - Invalidità della dichiarazione ex art. 49 - Reviviscenza della dichiarazione ex art. 50 - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale in materia IVA, nel caso in cui il contribuente ha presentato una dichiarazione integrativa "semplice" ex art. 50 legge n. 413 del 1991 e successivamente altra dichiarazione integrativa per "condono tombale" ex art. 49 legge n. 413 del 1991, portata all'attenzione dell'Ufficio e da questo scrutinata (con comportamento implicante, in ottica negoziale, sintomatica adesione e sostituzione della prima) e ritenuta invalida, non si determina la reviviscenza della dichiarazione integrativa precedentemente proposta.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1991 num. 413 art. 49, Decreto Legisl. 30/12/1991 num. 413 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)