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Sez. 5, Sentenza n. 11188 del 11/06/2004 (Rv. 573626 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazioni integrative ex artt.49 e 50 della legge n. 413 del 1991 - Natura - Distinzione - Dichiarazione integrativa per il condono cosiddetto tombale ex art. 49 errata e non valida - Omissioni di adempimenti prescritti nella compilazione del modello - Effetti della dichiarazione integrativa semplice ex art. 50 - Produzione - Idoneità - Eclusione - Conversione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2004-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573626-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale in materia di IVA, le dichiarazioni integrative previste dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, non hanno, diversamente dalle ordinarie dichiarazioni fiscali, natura di mera dichiarazione di scienza e di giudizio, come tali modificabili, né costituiscono un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria, ma integrano un atto volontario, frutto di scelta e di autodeterminazione del contribuente, i cui effetti non sono però rimessi alla volontà del singolo, ma previsti dalla legge come conseguenza dell'osservanza delle specifiche norme che reggono ciascuna scelta. Ne consegue che, occorrendo verificare quale dichiarazione integrativa il contribuente abbia effettivamente posto in essere, tenuto conto che le differenze formali e strutturali di ciascuna impedisce qualsiasi conversione dell'una nell'altra, qualora la dichiarazione integrativa prevista dall'art. 49 della legge n. 413 del 1991, il cosiddetto condono tombale, sia stata ritenuta dal giudice di merito "errata" E "non valida", per avere omesso il contribuente uno specifico adempimento nella compilazione del modello, essa non è idonea a produrre i più limitati effetti della dichiarazione integrativa cosiddetta semplice prevista dal successivo art. 50.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 49, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 51 com. 4, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)