Sez. 1, Sentenza n. 196 del 27/01/1964 (Rv. 300247 - 01)
BIS - FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - COLPA DEI CONIUGI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COMPORTAMENTO RECIPROCO - LIMITI - NORME OBBLIGATORIE PER CIASCUN CONIUGE - ADULTERIO DELLA MOGLIE - MALTRATTAMENTI, INGIURIE E MINACCE DEL MARITO - GIUSTIFICAZIONE DELLA PRIMA COLPA - ESCLUSIONE.*
BIS - FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - COLPA DEI CONIUGI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COMPORTAMENTO RECIPROCO - LIMITI - NORME OBBLIGATORIE PER CIASCUN CONIUGE - ADULTERIO DELLA MOGLIE - MALTRATTAMENTI, INGIURIE E MINACCE DEL MARITO - GIUSTIFICAZIONE DELLA PRIMA COLPA - ESCLUSIONE.*
Il principio, in tema di separazione personale tra coniuge, secondo cui il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa del reciproco comportamento dei due coniugi, al fine di stabilire se e fino a qual punto la colpa dell'uno abbia potuto dar causa alla colpa dell'altro, si da attenuarla o da renderla addirittura inefficiente, non puo essere inteso come principio assoluto destinato a valere in ogni caso. Esso trova un limite, e non e percio applicabile, allorquando i fatti posti a base della domanda di separazione (ed accertati dal giudice) integrino ipotesi di trasgressione a precise norme di condotta, alla cui osservanza ciascun coniuge e tenuto in ogni caso, anche se l'altro coniuge sia incorso, precedentemente o contemporaneamente, in identica o piu grave violazione di precetti giuridici o morali. Di conseguenza, deve escludersi che l'adulterio della moglie e la conseguente violazione dell'Obbligo di fedelta, imposto dall'art.143 cod. civ., possano trovare giustificazione nel comportamento del marito il quale si sia reso colpevole di maltrattamenti, ingiurie e minacce in danno di lei.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)