Sez. 1, Sentenza n. 3448 del 20/12/1973 (Rv. 367439 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - ADULTERIO - DEL MARITO - SEPARAZIONE PER COLPA DEL MARITO - LEGITTIMITA - PROVA DELL'ADULTERIO - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - ADULTERIO - DEL MARITO - SEPARAZIONE PER COLPA DEL MARITO - LEGITTIMITA - PROVA DELL'ADULTERIO - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Ai fini della separazione personale tra coniugi, a seguito della sentenza n 128 del 1968 della Corte costituzionale che ha cancellato dal nostro ordinamento il secondo comma dell'art 151 cod civ, l'infedelta del marito, ove sia provata in causa, giustifica la pronuncia di separazione per sua colpa prescindendo da ogni indagine sulla gravita del fatto, in quanto contrario al fondamentale dovere di fedelta inerente alla qualita di coniuge. La prova dell'adulterio puo risultare anche da presunzioni che abbiano i requisiti stabiliti dalla legge, siano cioe gravi, precise e concordanti; il giudizio espresso in Sede di merito in ordine alla prova dell'adulterio, se congruamente e correttamente motivato, e insindacabile in Sede di legittimita, anche quando si tratti di prova presuntiva. (V 2374/71, mass n 353298; 2155/71, mass n 352907; (V 3450/68, mass n 336568; 1316/68, mass n 332897; (V 196/64, mass n 300247; 407/62; 1364/61; 3372/54; 824/53).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)