diritto.io

Sez. L, Ordinanza n. 24676 del 06/09/2025 (Rv. 676576-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO | Cessione di azienda o di ramo - Lavoratori ceduti - Trattamenti previsti dal contratto o dall'uso aziendale in essere presso il cedente - Applicabilità - Limiti - Autonoma contrattazione di pari livello presso la cessionaria - Effetti - Onere della prova - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676576-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO

In caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ai lavoratori ceduti va riconosciuto il trattamento previsto dal contratto o dall'uso aziendale in essere presso la cedente, avente la stessa efficacia della contrattazione collettiva integrativa aziendale, sempre che presso la cessionaria non trovi applicazione un'autonoma contrattazione di pari livello la quale, in tal caso, si sostituisce a quella in vigore presso la cedente, con onere della prova circa la relativa esistenza in capo alla cessionaria, trattandosi di un fatto impeditivo del diritto azionato ai sensi dell'art. 2112, comma 3, c.c..

Cod. Civ. art. 2077 com. 2, Cod. Civ. art. 2112 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)