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Sez. L - , Ordinanza n. 37291 del 29/11/2021 (Rv. 663006 - 02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO | Cessione di ramo d’azienda - Contratto collettivo applicabile - Del cessionario - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2021-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663006-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO

In caso di cessione di ramo d'azienda, ai dipendenti ceduti trova applicazione, ai sensi dell'art. 2112, comma 3, c.c., il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, restando in vigore l'originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 12/03/2001 num. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)