Sez. 5, Sentenza n. 4175 del 20/02/2009 (Rv. 606770 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono previsto dal d.l. n. 69 del 1989 - Irregolarità, infrazioni e inosservanze formali sanabili - Distinzione da quelle sostanziali - Criteri - Fattispecie in tema di omessa tenuta del libro dei cespiti ammortizzabili.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di sanatoria fiscale, concessa con il d.l. n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 154 del 1989, il criterio stabilito nell'art. 21 per distinguere le irregolarità, infrazioni e inosservanze sostanziali rispetto a quelle formali, per le quali è consentita la definizione agevolata, consiste nell'idoneità (o meno) delle violazioni a impedire o a comportare una diversa determinazione del reddito o dell'imposta diretta. Quando tale accertamento sia oggettivamente precluso all'Amministrazione, si versa in una ipotesi di irregolarità sostanziale non suscettibile di sanatoria, come nell'ipotesi di mancata tenuta del libro dei cespiti ammortizzabili da parte di una società.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 19 bis, Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 21 CORTE COST., Legge 07/04/1989 num. 154 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)