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Sez. 5, Sentenza n. 15468 del 22/07/2005 (Rv. 583014 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono stabilito dal d.l. n. 69 del 1989 - Irregolarità, infrazioni e inosservanze formali, sanabili ai sensi dell'art. 21 - Criterio distintivo rispetto a quelle sostanziali.
Stato
decisa il 2005-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583014-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di sanatoria fiscale, concessa con il d.l. 2 marzo 1989, n. 69 (convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1989, n. 154), il criterio per distinguere le irregolarità, infrazioni e inosservanze sostanziali rispetto a quelle formali, per le quali è consentita la definizione agevolata, ai sensi dell'art. 21 del citato d.l. n. 69 del 1989, consiste nell'idoneità o meno delle violazioni a impedire o a comportare una diversa determinazione del reddito o dell'imposta diretta. In presenza di un'indebita detrazione di costi, tale idoneità è incontrovertibile e il contribuente non può fruire della sanatoria riservata alle sole violazioni formali dal citato art. 21.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 21 CORTE COST., Legge 07/04/1989 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)