Sez. 1, Sentenza n. 1771 del 30/07/1984 Cc. (dep. 05/09/1984) Rv. 165516 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - FUNGIBILITÀ DELLA PENA DETENTIVA - CONDIZIONI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - FUNGIBILITÀ DELLA PENA DETENTIVA - CONDIZIONI.*
Nel nostro ordinamento il principio della fungibilità della pena, sancito dall'art. 271 ultimo comma cod. proc. pen. è operante solo in Sede di esecuzione e non può essere invocato per ridurre i termini di carcerazione preventiva. (V mass n 147264; (V mass n 156819).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)