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Sez. 2, Sentenza n. 3588 del 03/12/1980 Cc. (dep. 08/01/1981) Rv. 147264 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - DIVIETO DOPO CONDANNA A PENA DETENTIVA - SCARCERAZIONE PERCHE LA PENA E STATA COMPLETAMENTE SCONTATA - COMPUTABILITA DELLA CARCERAZIONE SUBITA PER ALTRO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147264-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - DIVIETO DOPO CONDANNA A PENA DETENTIVA - SCARCERAZIONE PERCHE LA PENA E STATA COMPLETAMENTE SCONTATA - COMPUTABILITA DELLA CARCERAZIONE SUBITA PER ALTRO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE.*

Qualora con sentenza non ancora irrevocabile sia stata inflitta una pena detentiva il giudice, per dichiarare a norma dell'art 275 up cod proc pen che l'imputato ha completamente scontato la pena per effetto della custodia preventiva, non puo tener conto della carcerazione cautelare subita per altro reato in diverso procedimento, in quanto il principio della fungibilita della pena, sancito dall'art 271, ult comma cod proc pen, e operante solo in Sede esecutiva e giammai puo essere invocato per ridurre i termini di carcerazione preventiva. (V mass n 141371; (V mass n 143916).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)