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Sez. L, Sentenza n. 19425 del 22/08/2013 (Rv. 628254 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Trasferimento - Comunicazione motivi - Indicazione contestuale - Richiesta del lavoratore - Obbligo specificazione - Insussistenza.
Stato
decisa il 2013-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628254-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

In materia di trasferimento del lavoratore vige il principio generale di libertà delle forme: pertanto qualora il datore di lavoro abbia indicato i motivi del disposto mutamento di sede di lavoro contestualmente all'adozione dell'atto di trasferimento egli non è soggetto ad un alcun obbligo di ulteriore precisazione dei motivi anche in caso di specifica richiesta dei motivi - in applicazione analogica dell'art. 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604 - da parte del lavoratore trasferito.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)