Sez. L, Sentenza n. 109 del 08/01/2004 (Rv. 569322 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Comunicazione del trasferimento del lavoratore - Principio della libertà della forma - Applicabilità - Comunicazione già accompagnata dall'indicazione dei motivi - Necessità di ripetere i suddetti su richiesta del lavoratore - Sussistenza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI
La comunicazione del trasferimento del lavoratore, come pure la richiesta dei motivi e la relativa risposta, in difetto di una diversa previsione, sono assoggettate al principio generale di libertà delle forme; nel caso in cui il provvedimento di trasferimento del lavoratore sia accompagnato dalla indicazione dei motivi, non sussiste un obbligo del datore di lavoro, su richiesta del dipendente, di indicare nuovamente i motivi del trasferimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)