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Sez. 1, Sentenza n. 3160 del 04/10/1988 Ud. (dep. 25/02/1989) Rv. 181231 - 01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE - PROMOTORI, ORGANIZZATORI, PARTECIPI - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1988-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181231-01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE - PROMOTORI, ORGANIZZATORI, PARTECIPI - NOZIONE.*

L'ipotesi delittuosa del semplice partecipante (all'associazione sovversiva o alla banda armata) si distingue dall'altra ipotesi, anch'essa contenuta sia nell'art. 270 cod. pen. sia nell'art. 306 stesso codice, del promotore, del costitutore, dell'organizzatore o del dirigente. Posto che il semplice partecipante svolge soltanto attività fungibili tipicamente esecutive, la qualità di organizzatore non può essere desunta dall'autonomia e discrezionalità decisionale, che sono requisiti attinenti alla diversa figura di capo o dirigente, con il quale non può essere confuso l'organizzatore, da identificare piuttosto con colui che svolge attività essenziali per assicurare la vita e l'efficienza dell'organizzazione in relazione alle finalità che la stessa organizzazione persegue e alla struttura che ha assunto in concreto. In questo ambito assume decisiva Rilevanza la qualità dell'attività che, purché non occasionale, non deve necessariamente essere costituita dall'organizzazione del lavoro di altri, propria del dirigente, ben potendo consistere finanche in un'attività svolta in solitudine, i cui risultati sono poi messi a disposizione della banda, nella struttura della quale si inquadra anche l'attività solitaria. (V mass n 164253; (V mass n 162280; (V mass n 159810).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 CORTE COST., Cod. Pen. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)