Sez. 1, Sentenza n. 6308 del 28/04/1983 Ud. (dep. 07/07/1983) Rv. 159810 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - ELEMENTI SOGGETTIVI - PROMOTORI, ORGANIZZATORI E PARTECIPI - DISTINZIONE.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - ELEMENTI SOGGETTIVI - PROMOTORI, ORGANIZZATORI E PARTECIPI - DISTINZIONE.*
In tema di delitto di banda armata, il legislatore ha distinto coloro che sono i promotori e soggetti costituenti la stessa e coloro che, invece, vi partecipano in una funzione subordinata, in riferimento non solo e non necessariamente al grado gerarchico all'interno del gruppo, ma alla natura stessa dell'apporto di pretta marca esecutiva e sottoposti all'altrui iniziativa. A differenza, cioè, del dirigente o capo il partecipante non sceglie ma esegue quei soli incarichi che sporadicamente gli vengono assegnati, prestando una attività isolata e fungibile.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306, Cod. Pen. art. 307 CORTE COST., Cod. Pen. art. 309
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)