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Sez. 2, Sentenza n. 28752 del 18/06/2010 Ud. (dep. 22/07/2010) Rv. 247866 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI | Transazione commerciale - Pagamento - Assegno bancario postdatato - Contestuale rassicurazione sulla provvista.
Stato
decisa il 2010-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247866-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI

Integra il delitto di truffa, perché costituisce elemento di artificio o raggiro, la condotta di consegnare in pagamento, all'esito di una transazione commerciale, un assegno di conto corrente bancario postdatato, contestualmente fornendo al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)