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Sez. 2, Sentenza n. 33441 del 21/07/2015 Ud. (dep. 29/07/2015) Rv. 264236 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI | Transazione commerciale - Pagamento - Assegno bancario postdatato - Contestuale rassicurazione sulla provvista - Configurabilità della truffa contrattuale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-07-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264236-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI

Integra il delitto di truffa la consegna in pagamento, all'esito di una transazione commerciale, di un assegno di conto corrente bancario postdatato, qualora vengano contestualmente fornite al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)