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Sez. 5, Sentenza n. 854 del 18/02/1999 Cc. (dep. 18/03/1999) Rv. 212858 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Ipotesi prevista dall'art 223 capoverso n. 1 legge fallimentare - Nesso di causalità tra la condotta dell'agente ed il fallimento della società - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212858-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA

Per la sussistenza del delitto di bancarotta impropria per false comunicazioni sociali, non è richiesta la presenza del nesso eziologico tra la condotta degli amministratori o degli altri soggetti indicati dal n. 1 dell'art. 2621 cod. civ. (che, nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, espongano fraudolentemente fatti non rispondenti al vero in ordine alla costituzione della società, ovvero nascondano -in tutto od in parte- fatti concernenti le condizioni medesime) ed il successivo fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)