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Sez. 1, Sentenza n. 31828 del 15/05/2002 Ud. (dep. 24/09/2002) Rv. 222378 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Bancarotta c.d. impropria - Nuova formulazione dell'art. 223 comma 1 n. 2 legge fallimentare - Art. 4 D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61 - Elementi innovativi - Nesso di causalità tra condotta dell'agente ed il fallimento - Necessità.
Stato
decisa il 2002-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222378-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA

Per la configurabilità del reato di bancarotta c.d. impropria, previsto dall'art. 223 comma 2 n. 1 del regio decreto 16 marzo 1952, n. 267, come modificato dall'art. 4 del D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, si richiede la sussistenza di un rapporto di causalità tra il falso in bilancio di cui all'art. 2621 cod. civ. (o un altro dei reati societari indicati nella norma incriminatrice) posto in essere dagli amministratori e il dissesto della società.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 com. 2 n. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 com. 2 n. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)