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Sez. 5, Sentenza n. 20969 del 29/10/2004 (Rv. 578627 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI | Sostituto d'imposta - Applicazione del tributo su dichiarazione dello stesso contribuente - Configurabilità - Obbligo dell'amministrazione di procedere con atto di accertamento - Esclusione - Rettifica in aumento ovvero contestazione del debito da parte del contribuente sostituito - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578627-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il ricorso alla figura del sostituto d'imposta, risolvendosi in una ipotesi di applicazione del tributo su dichiarazione dello stesso contribuente, sia pure per il tramite del sostituto, esenta l'amministrazione finanziaria dall'obbligo di procedere con proprio atto di accertamento, fatta salva la eventuale necessità di una rettifica in aumento dell'obbligazione tributaria, e, nell'ipotesi opposta, consentendosi sempre al contribuente sostituito la possibilità di proporre eventuali contestazioni del debito accertato in suo danno, attraverso la ordinaria procedura di rimborso.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1972 num. 600 art. 23, DPR 29/09/1972 num. 600 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)