Sez. 1, Sentenza n. 3330 del 21/03/2000 (Rv. 534939 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Sostituto d'imposta - Ritenuta d'acconto e versamento - Omissione - Sostituito - Obbligo di dichiarazione dei proventi corrispostigli dal sostituto e versamento dell'imposta relativa - Sussistenza - Amministrazione finanziaria - Poteri di controllo ed accertamento in rettifica nei confronti del sostituito - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nelle ipotesi in cui il sostituto - datore di lavoro non abbia operato la ritenuta di acconto su emolumenti che costituiscono componente di reddito, omettendo il relativo versamento, il percettore (sostituito) ha l'obbligo di ovviare alla omissione, dichiarando i relativi proventi e calcolando l'imposta sull'imponibile, alla cui formazione quei proventi hanno concorso, e l'amministrazione finanziaria ha il diritto di esigere l'imposta da quest'ultimo, esercitando i normali poteri di controllo e accertamento in rettifica della dichiarazione dei redditi e liquidando la maggiore imposta in dipendenza dei proventi non dichiarati.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)