Sez. 1, Sentenza n. 9544 del 30/04/2014 (Rv. 631078 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - DELIBERAZIONE | Requisti formali - Riunione in conferenza personale di tutti gli arbitri - Omessa sottoscrizione di arbitro dissenziente - Attestazioni relative - Necessità - Forma - Fattispecie.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - DELIBERAZIONE
In tema di lodo arbitrale, l'attestazione che la deliberazione è stata adottata in conferenza personale di tutti gli arbitri e che, in ipotesi di omessa sottoscrizione da parte di arbitro dissenziente, questi non abbia voluto sottoscriverlo, benché costituisca - ai sensi del combinato disposto degli artt. 823, commi primo, secondo, n. 6, e terzo, e 829, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., nel testo vigente "ratione temporis" - requisito di validità della pronuncia, non richiede formule particolari, essendo sufficiente che dal testo del provvedimento risulti, anche in modo implicito, l'osservanza di dette modalità di deliberazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la validità di un lodo nel quale, pur in mancanza della espressa dichiarazione della volontà o possibilità di sottoscriverlo, si dava atto dell'avvenuta deliberazione in conferenza personale e della mancata sottoscrizione da parte di uno degli arbitri in ragione del suo dissenso rispetto alla decisione assunta e non già della sua assenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 823 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)