Sez. 1, Sentenza n. 19163 del 28/09/2015 (Rv. 637183 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - TERMINI | Decorrenza - Dalla data della sottoscrizione dell'ultimo arbitro - Necessità - Fattispecie in tema di sottoscrizione apposta da arbitro dissenziente.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - TERMINI
In mancanza di notificazione del lodo, il termine di un anno per l'impugnazione della deliberazione del collegio arbitrale di cui all'art. 828, comma 2, c.p.c. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 23 del d.lgs. n. 40 del 2006), decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione, anche se apposta dall'arbitro dissenziente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva fatto decorrere il termine per l'impugnazione del lodo dalla data della sottoscrizione dello stesso da parte degli arbitri di maggioranza, erroneamente interpretando come mero rinvio al proprio elaborato dissenziente la sigla successivamente apposta in calce dal terzo arbitro).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 823 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 com. 2, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)