diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6685 del 21/03/2007 (Rv. 596234 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Ciclomotore - Modifiche tecniche - Aumento della velocità oltre il limite massimo consentito - Sanzioni amministrative - Responsabilità del genitore per modifiche apportate dal minore - Prova liberatoria della impossibilità di impedire il fatto - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596234-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di violazioni del codice della strada, la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, tale da consentirgli di superare la velocità massima ammessa per tale categoria di mezzi di trasporto, qualora sia commessa da un minore, non è inquadrabile in una condotta episodica che può sfuggire al controllo del genitore, ma comporta una modifica stabile della meccanica del motoveicolo (non del tutto inusuale e di agevole realizzabilità), che il genitore esercente la potestà avrebbe potuto e dovuto verificare nell'adempimento dei propri obblighi di vigilanza sul minore, sicché che la responsabilità del genitore, anche non coabitante, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981, non può essere esclusa per impossibilità di impedire il fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 97, Cod. Strada art. 196, Cod. Strada art. 213, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)