diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1814 del 12/06/1971 (Rv. 352331 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - GENITORI, TUTORI E PRECETTORI (RESPONSABILITA CIVILE) - PROVA LIBERATORIA - ESTREMI - ABILITAZIONE ALLA GUIDA DEL FIGLIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352331-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - GENITORI, TUTORI E PRECETTORI (RESPONSABILITA CIVILE) - PROVA LIBERATORIA - ESTREMI - ABILITAZIONE ALLA GUIDA DEL FIGLIO - IRRILEVANZA.*

Per essere liberato dalla responsabilita presunta posta a suo carico dall'art 2048 cod civ non basta che il genitore dimostri di non aver commesso alcun fatto illecito, dal quale quello del figlio sia stato agevolato, ne che dimostri di non avere materialmente potuto impedire tale fatto in quanto commesso fuori della sua presenza, ma occorre che egli dimostri di avere esercitato sul figlio un'adeguata vigilanza e di avergli impartito una educazione normalmente idonea, in relazione all'ambiente, alle abitudini e all'indole del figlio stesso, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione e a correggere quei difetti che il suo illecito comportamento ha rivelato. Nel caso in cui il fatto illecito consista nell'inosservanza dei doveri di chi circola con un autoveicolo, l'avere il figlio conseguito la patente di abilitazione alla guida non fa venir meno la responsabilita presunta di cui sopra. (V 2240'68, mass n 334489).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)