Sez. 6, Sentenza n. 944 del 16/05/1967 Ud. (dep. 10/07/1967) Rv. 104957 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - RINVIO AD UDIENZA FISSA SENZA APERTURA DEL DIBATTIMENTO - E RINVIO ATIPICO - GIUDICE - DIVERSA COMPOSIZIONE ALLA NUOVA UDIENZA - LEGITTIMITA.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - RINVIO AD UDIENZA FISSA SENZA APERTURA DEL DIBATTIMENTO - E RINVIO ATIPICO - GIUDICE - DIVERSA COMPOSIZIONE ALLA NUOVA UDIENZA - LEGITTIMITA.*
Nel caso di rinvio del dibattimento a udienza fissa, senza che esso abbia avuto inizio, non puo parlarsi di sospensione - che presuppone le previe formalita di apertura da parte del Presidente o del pretore - ma di semplice differimento a data stabilita. Nulla vieta che il giudice, alla udienza fissata con dette modalita (con la presenza delle parti obbligatoriamente diffidate a comparire per quel dato giorno), risulti diversamente composto. Si tratta, in effetti, di rinvio atipico (perche non a tempo indeterminato) che riporta momentaneamente il processo nella fase degli Atti preliminari al giudizio. (Conf 104260, anno 1967; V inoltre, sulla natura del rinvio e sulle (modalita di avviso alle parti, 103248, 104420, anno 1967; 102293, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)