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Sez. 3, Sentenza n. 322 del 24/02/1967 Ud. (dep. 19/05/1967) Rv. 104260 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - DIFFERIMENTO AD UDIENZA FISSA PRIMA DEL COMPIMENTO DELLE FORMALITA DI APERTURA - E RINVIO E NON SOSPENSIONE - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - E SVINCOLATA DA QUELLA DELL'UDIENZA PRECEDENTE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1967-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104260-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - DIFFERIMENTO AD UDIENZA FISSA PRIMA DEL COMPIMENTO DELLE FORMALITA DI APERTURA - E RINVIO E NON SOSPENSIONE - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - E SVINCOLATA DA QUELLA DELL'UDIENZA PRECEDENTE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*

Il differimento ad udienza fissa disposto prima che siano terminate le formalita di apertura del dibattimento e da considerarsi un rinvio in senso tecnico e non un rinvio in prosieguo, per cui la composizione del collegio e completamente svincolata da quella dell'udienza precedente anche se cio avvenga in Sede di giudizio direttissimo, la cui disciplina non contiene alcuna norma incompatibile con tale principio. (V 103248, anno 1967, 102293, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)